(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 16 dell'11 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione: Visti gli artt. 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/ CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Considerato quanto segue: 1. E' necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicita' temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilita', capacita' economica e idoneita' professionale che, nell'attuale testo della legge regionale n. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarieta', e' espressamente attribuita alle province la possibilita' di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161; 2. Si e' posta inoltre la necessita' di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all'attivita', atteso che l'attuale testo della legge regionale n. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti; 3. E' emersa l'esigenza di' armonizzare l'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 con l'art. 2 della legge n. 218/2003, che considera le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' di «trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992, purche' ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della legge regionale n. 36/2008 imponeva l'ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, gia' richiesta per l'esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficolta' applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalita', ai requisiti ed ai soggetti dell'impresa da iscrivere, a causa dell'attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della legge n. 21/1992 - che consente l'iscrizione alle sole per sone fisiche; 4. E' risultato quindi necessario modificare l'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l'abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l'impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell'abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento e' richiesto un percorso formative ben piu' complesso di quello previsto per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dalla legge n. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si e' reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; 5. E' altresi opportuno declinare le finalita' per cui e' stato istituito il registro regionale in conformita' con quanto stabilito dalla legge n. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalita' di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo; 6. Si modifica inoltre l'art. 10 della legge regionale n. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l'inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti gia' in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all'istruttoria, non che' di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attivita'; Si approva la seguente legge Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 36/2008 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e' sostituita dalla seguente: «c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui cio' sia ritenuto opportuno.».