(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, 
                     n. 16 dell'11 maggio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
      
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione: 
    Visti gli artt. 11, 12, 13  e  18,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 22 dicembre 2000,  n.  395  (Attuazione  della  direttiva
98/76/CE del 1°  ottobre  1998  del  Consiglio  dell'Unione  europea,
modificativa della direttiva 96/26/ CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e  di
viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento   reciproco   di   diplomi,
certificati e altri titoli allo scopo di favorire  l'esercizio  della
liberta' di stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei
trasporti nazionali ed internazionali); 
    Vista la legge 15 gennaio  1992,  n.  21  (Legge  quadro  per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); 
    Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina  dell'attivita'
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio  di  autobus
con conducente); 
    Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della legge  regionale 16  giugno
2008, n. 36 (Disciplina dell'attivita' di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); 
    Considerato quanto segue: 
      1.  E'  necessario  modificare  alcuni  aspetti  connessi  alla
periodicita'  temporale  delle  verifiche  per  l'accertamento  della
permanenza dei  requisiti  di  onorabilita',  capacita'  economica  e
idoneita' professionale che, nell'attuale testo della legge regionale
n. 36/2008 sono previste  solo  a  cadenza  triennale;  pertanto,  in
coerenza  con  il  principio  di  sussidiarieta',  e'   espressamente
attribuita alle province la possibilita' di effettuare tali verifiche
in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto
disposto  dal  decreto  legislativo  n.  395/2000  e   dal   relativo
regolamento  attuativo  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161; 
      2. Si e' posta inoltre la necessita' di evidenziare e mantenere
fermo il termine di tre giorni previsto dal  decreto  legislativo  n.
395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di  accesso
all'attivita', atteso che l'attuale testo della  legge  regionale  n.
36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni  per
comunicare alle province le eventuali variazioni  rispetto  a  quanto
dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna  distinzione
in ordine alla perdita dei requisiti; 
      3. E' emersa l'esigenza di' armonizzare l'art.  4  della  legge
regionale n. 36/2008 con  l'art.  2  della  legge  n.  218/2003,  che
considera le  imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di
«trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente», in qualsiasi  forma  costituite,  abilitate  a  svolgere
anche i servizi di noleggio con  conducente  di  cui  alla  legge  n.
21/1992,  purche'   ne   sia   rispettato   il   particolare   regime
autorizzativo basato sul  rilascio  delle  singole  licenze  mediante
bandi di gara comunali: rispetto a  tale  norma  semplificatoria,  il
testo della legge regionale n. 36/2008 imponeva  l'ulteriore  obbligo
di iscrizione al ruolo dei conducenti, gia' richiesta per l'esercizio
professionale di noleggio  di  autovetture  e  motocarrozzette;  tale
obbligo  ha  peraltro  generato  difficolta'  applicative   e   dubbi
interpretativi in ordine alle modalita', ai requisiti ed ai  soggetti
dell'impresa da iscrivere, a  causa  dell'attuale  articolazione  del
ruolo dei conducenti -  istituito  con  legge  regionale 6  settembre
1993, n. 67, in attuazione della legge  n.  21/1992  -  che  consente
l'iscrizione alle sole per sone fisiche; 
      4. E' risultato quindi necessario  modificare  l'art.  4  della
legge regionale n. 36/2008 e  rimuovere  tale  obbligo,  al  fine  di
stabilire in  modo  univoco  che  l'abilitazione  a  concorrere  alle
procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio
con conducente  riguarda  l'impresa  titolare  di  autorizzazione  in
quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano  destinati
unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel  ruolo  dei  conducenti
oppure in possesso dell'abilitazione professionale alla  guida  degli
autobus per il cui riconoscimento e' richiesto un percorso  formative
ben piu' complesso di quello previsto per l'iscrizione al  ruolo  dei
conducenti dalla legge n. 21/1992; in conseguenza di tali  modifiche,
si e' reso  necessario  disciplinare  con  una  norma  transitoria  i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge; 
      5. E' altresi opportuno declinare le finalita' per cui e' stato
istituito il registro regionale in conformita' con  quanto  stabilito
dalla  legge  n.  218/2003  al  fine  di  attribuire  al  regolamento
attuativo della legge il  compito  di  esplicitare  le  modalita'  di
tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo; 
      6. Si modifica inoltre  l'art.  10  della  legge  regionale  n.
36/2008, al fine di raccordare il termine di  scadenza  previsto  per
l'inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti  gia'
in possesso di licenza comunale con i tempi necessari  alle  province
per procedere all'istruttoria, non che' di eliminare la sanzione  per
il mancato rispetto di tale termine  che  comportava  il  divieto  di
presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto  al
titolare di licenza di proseguire la sua attivita'; 
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 36/2008 
 
    1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16
giugno  2008,  n.  36  (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con  conducente),
e' sostituita dalla seguente: 
      «c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli  artt.
5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395/2000, da esercitarsi ogni tre
anni e in tutti i casi in cui cio' sia ritenuto opportuno.».